

IMU 2019 - ravvedimento operoso
Acconto IMU 2019
Se non hai pagato l’acconto dell’IMU entro il 17 giugno 2019 o se, per errore, l’hai pagato solo in parte, puoi ancora versare l’importo per intero o come integrazione a quanto già pagato con una di queste 4 modalità:
Ravvedimento operoso SPRINT
Se paghi entro il 1° luglio 2019 (entro 14 giorni dopo la scadenza del 17 giugno), devi pagare una sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo + gli interessi legali dello 0,8% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2019). Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Giorni di ritardo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sanzione ridotta | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% |
Giorni di ritardo | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Sanzione ridotta | 0,9% | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% |
Esempio
IMU dovuta: 150 euro – pagamento 23 giugno 2019 (giorni di ritardo: 6)
150 x 0,6 : 100 = 0,90 euro (sanzione 0,6%)
150 x 0,8 x 6 : 36.500 = 0,02 euro (interessi legali – per i giorni di ritardo dal 18 giugno al 23 giugno 2019)
150 + 0,90 + 0,02 = 150,92 euro (IMU comprensiva di sanzione e interessi legali)
Ravvedimento operoso BREVE
Se paghi dal 2 luglio al 17 luglio 2019 (dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del 17 giugno)
devi pagare una sanzione dell’1,5% + gli interessi legali dello 0,8% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2019). Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta: 150 euro – pagamento 7 luglio 2019 (giorni di ritardo: 20)
150 x 1,5 : 100 = 2,25 euro (sanzione 1,5%)
150 x 0,8 x 20: 36.500 = 0,07 euro (interessi legali – per i giorni di ritardo dal 18 giugno al 7 luglio 2019)
150 + 2,25 + 0,07 = 152,32 euro (IMU comprensiva di sanzione e interessi legali).
Ravvedimento operoso INTERMEDIO
Se paghi dal 18 luglio al 15 settembre 2019 (da 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del 17 giugno), devi pagare una sanzione dell’1,67% + gli interessi legali dello 0,8% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2019). Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Esempio
IMU dovuta: 150 euro – pagamento 22 agosto 2019 (giorni di ritardo: 66)
150 x 1,67 :100 = 2,51 euro (sanzione 1,67%)
150 x 0,8 x 66: 36.500 = 0,22 euro (interessi legali – per i giorni di ritardo dal 18 giugno al 22 agosto 2019)
150 + 2,51 + 0,22 = 152,73 euro (IMU comprensiva di sanzione e interessi legali).
Ravvedimento operoso LUNGO
Se paghi dopo il 90° giorno di ritardo (dal 16 settembre 2019) e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione devi pagare una sanzione del 3,75% + gli interessi legali.
Come pagare
Puoi usare il programma di ANUTEL e stampare il modello F24 già compilato. La procedura è molto semplice, e tiene già in considerazione la sanzione e gli interessi legali.
Se invece compili il modello F24 a mano guarda nella pagina di approfondimento il paragrafo: “come si paga il modello F24”. Ricordati di barrare la casella “Ravv” che indica che il tuo pagamento è un ravvedimento operoso.
Ti ricordiamo i codici tributo che devi indicare:
Ravvedimento IMU
Codice catastale del Comune: I 690
Codici tributo per la quota da versare al Comune:
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
art.13,c.7,d.l. 201/2011- COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Codici tributo per la quota riservata allo Stato:
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO.
Alla voce “rateazione” non va indicato alcun codice.
Riferimenti normativi
- Art. 13 Decreto Legislativo 18.12.1997 n.472, modificato dalla Legge 13.12.2010 n.220, art. 1, commi 20 e 22 e dal Decreto Legge 06.07.2011 n. 98, art. 23, comma 31 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n.111,
- Art. 10 Decreto Legge 8.04.2013, n.35 modificato dalla Legge 6.06.2013, n.64,
- Circolare Agenzia delle Entrate n.23/e del 09.06.2015,
- Legge 28 dicembre 2015, n.208, art. 1 comma 133 (Legge di stabilità 2016).
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