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IMU - Imposta Municipale Propria

Leggi tutto sull'IMU: cos'è, chi deve pagarla, le aliquote e le scadenze. Acconto 17 giugno e saldo 16 dicembre 2024.

casetta imu

🔷Cos’è l’IMU – Imposta municipale propria

L’IMU è un’imposta che va pagata sugli immobili di cui siete proprietari o su cui avete un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie). Si paga sulle abitazioni principali di lusso (solo categorie A/1, A/8 e A/9), sulle seconde case e su tutti gli altri immobili (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale), sui terreni agricoli anche incolti e sulle aree fabbricabili.
Dal 2020 e fino al 2021 deve pagare l’IMU anche chi possiede “beni merce”, cioè immobili che le società costruttrici non hanno ancora venduto né affittato. Dal 2022 i “beni merce” sono esenti.
L’IMU si paga proporzionalmente alla percentuale di possesso e ai mesi nei quali si è stati proprietari dell’immobile.

🔷Le scadenze

📅 acconto entro il 17 giugno 2024

📅 saldo entro il 16 dicembre 2024

Si può anche pagare tutta l’imposta in un’unica rata entro il 17 giugno.

L’importo da pagare per la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
L’importo da pagare per la rata a saldo dell’imposta è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2024.

n.b. Se per errore non è stata pagata l’IMU entro le scadenze previste o è stata pagata solo in parte, è possibile regolarizzare la propria posizione, prima che inizino i controlli da parte del Comune, con il ravvedimento operoso.

🔷Chi deve pagare l’IMU

Devono pagare l’IMU:

  • i proprietari di fabbricati,
    n.b. se il fabbricato è un’abitazione principale, si deve pagare l’IMU solo se è classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9
  • i proprietari di aree fabbricabili
  • i proprietari di terreni destinati a qualsiasi uso, compreso quello non coltivato
  • chi ha sull’immobile il diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
  • chi ha in concessione un’area demaniale
  • i locatari di immobili concessi in leasing, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione. I locatari devono pagare l’IMU dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata
  • chi ha “beni merce” fino al 2021, cioè immobili che le società costruttrici non hanno ancora venduto né affittato.

Ogni proprietario deve pagare la propria quota di IMU. Questo significa che se l’immobile ha più proprietari, la quota va proporzionata alla percentuale di possesso.

Inoltre devono pagare l’IMU:

  • il coniuge vedovo (superstite) che continua ad abitare nell’abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9). Gli altri eredi, invece, su quella casa non devono pagare l’IMU
  • il genitore assegnatario della casa familiare (solo se di lusso – cat. A/1, A/8, A/9) a seguito di provvedimento del giudice che costituisce anche il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. L’altro genitore non assegnatario, invece, non deve pagare l’IMU su quell’immobile.

Chi è in affitto non deve pagare l’IMU.

🔷Aliquote e detrazioni

Leggi quali sono le aliquote e le detrazioni per il 2024.
Queste sono le agevolazioni:
riduzione del 50% della base imponibile per le case date in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Leggi i requisiti che devi avere.
riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili affittati a canone concordato (legge n. 431/1998). Leggi di più.
riduzione al 50% (solo per l’anno 2022 riduzione al 37.5%) dell’imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non affittata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia.

🔷Come si calcola l’IMU

Puoi fare il calcolo:

✅online sul sito di Anutel, puoi stampare anche l’F24 compilato
✅ai Caf – Centri di assistenza fiscale (a pagamento).

Per calcolare online l’IMU devi:
– selezionare la “tipologia immobile” (ad esempio Abitazione principale – Altra abitazione – Altro fabbricato – terreno – area edificabile etc., …)
– compilare i campi obbligatori (rendita catastale, quota di possesso, mesi di possesso, data inizio possesso, includi nell’acconto, immobile storico/inagibile)
– digitare il tasto “calcola”, a questo punto comparirà il calcolo dell’imposta da pagare per quell’immobile.

Per calcolare l’IMU di altri immobili devi ritornare a inizio pagina e ripartire da “tipologia immobile”, facendo la stessa procedura: il calcolo dell’imposta da pagare per questi immobili inseriti verrà sommato ai precedenti.

A questo punto il programma consente:
– di stampare i calcoli fatti con il tasto “salva riepilogo”
– di stampare il modello F24 semplificato con il tasto “salva F24”.

In entrambi i casi è necessario inserire prima i dati anagrafici.

📌Importante
Devi prestare massima attenzione all’inserimento dei dati e verificarne l’esattezza. Ti invitiamo sempre alla verifica dei calcoli fatti.
Il Comune di Sesto San Giovanni e la società sviluppatrice della procedura non sono responsabili di eventuali danni o perdite di profitti causati dall’uso del calcolatore, che viene fornito gratuitamente così com’è. Usare il calcolatore online solleva chiunque da ogni responsabilità, implicita ed esplicita.
Ti ricordiamo che questo servizio non preclude l’attività di controllo dell’ufficio tributi.
Ti invitiamo, inoltre, a verificare sempre la delibera delle aliquote e detrazioni e la delibera del regolamento I.M.U., approvate dal Comune.
È meglio non usare il browser Internet Explorer.

🔷Come si paga: il modello F24

Per pagare l’IMU bisogna compilare il modello F24. Puoi stamparlo già compilato dal sito di Anutel, oppure puoi compilare tu (anche a computer) i modelli scaricabili da questa pagina.

Codici tributo

Ti ricordiamo i codici tributo che devi indicare:

Codice catastale del Comune:  I 690

Codici tributo per la quota da versare al Comune:

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze art.13,c.7,d.l. 201/2011 – COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE

Codici tributo per la quota riservata allo Stato:

3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Alla voce “rateazione” non va indicato alcun codice.

Importo minimo da versare e arrotondamento

Non devi pagare l’IMU se l’importo di tutto l’anno è meno di 12 euro.
Gli importi da pagare devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a 49 centesimi (ad esempio se l’imposta da pagare è 87,49 euro si arrotonda a 87,00 euro; se l’imposta da pagare è 87,50 euro si arrotonda a 88,00 euro).

Chi incassa l’IMU

L’IMU su tutti gli immobili è interamente destinata al Comune, tranne quella sugli immobili ad uso produttivo che appartengono alla categoria catastale D.
Per questi immobili, infatti, l’imposta calcolata con l’aliquota dello 0,76% va versata allo Stato. Attenzione! L’imposta corrispondente alla differenza tra l’aliquota dello 0,76 % e quella deliberata dall’amministrazione, va versata al Comune.

🔷Ravvedimento operoso

Se ti sei dimenticato di pagare  l’IMU oppure se, per errore, l’hai pagata solo in parte, puoi ancora pagare l’imposta per intero o come integrazione a quanto già pagato, con una sanzione ridotta e gli interessi di mora previsti dal ravvedimento operoso.
➡Fai il calcolo online del ravvedimento operoso

🔷Pagamenti a rate dell’avviso di accertamento

Se ricevi un avviso di accertamento notificato (con la sanzione), puoi chiedere di pagare a rate. Leggi tutti i dettagli all’articolo 28 del Regolamento IMU, che trovi in fondo a questa pagina.

🔷Rimborsi

Puoi richiedere al Comune il rimborso di somme pagate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del pagamento oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La domanda di rimborso relativa alla “quota statale” va comunque inviata all’Ufficio tributi del Comune a cui compete l’attività di verifica. Se ne hai diritto, l’ufficio emette il provvedimento di rimborso che verrà poi segnalato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Usa il Modulo di rimborso per errato versamento di Imu (e Tasi), che trovi in fondo a questa pagina.

🔷Riferimenti normativi

La nuova Imposta Municipale Propria – I.M.U. è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160
– Legge 28.12.2015, n. 208 – art. 1, comma 53 (legge di stabilità 2016)
– Legge 30.12.2020, n. 178 – art. 1, comma 48 (legge di bilancio 2021)
– Art. 5 – decies del decreto Legge 21.10.21, n.146 convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2021, n. 215 (in materia di abitazione principale)
– Legge 30.12.2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) art.1, comma 743 (in materia di residenti all’estero).
L’imposta è inoltre disciplinata:
– dalle disposizioni di cui ai commi dal 161 al 168 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto compatibili
– dall’art. 8, comma 1 e dall’art. 9, comma 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23
– dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate
– dall’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni
– dall’art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) per quanto compatibile con la nuova imposta.
– dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2022
– dall’art.1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n°197
– dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 04 maggio 2023
– dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024
– dall’art.1, comma 71, della legge 30 dicembre 2023, n°213

🔷Per saperne di più sull’IMU

• Scarica Nuova IMU approfondimenti
• Scarica IMU – Aree fabbricabili
• Consulta il sito del Ministero delle finanze