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Campagna di controllo gas di scarico – ex bollino blu

Data di pubblicazione:

martedì 9 gennaio, 2007

Tempo di lettura:

4 min

Ultimo aggiornamento:

lunedì 10 febbraio, 2020

Annualmente la Giunta Regionale individua:

  • gli autoveicoli soggetti al controllo dei gas di scarico
  • gli autoveicoli esclusi
  • la validità annuale e le eventuali proroghe.

Dal 1° gennaio 2007 il “bollino blu” è stato sostituito dalla certificazione per il controllo gas di scarico rilasciata dalle officine autorizzate, che dovrà essere custodita nel proprio autoveicolo.

La Delibera di Giunta Regionale n. 3476 del 07/11/2006 definiva i criteri e le procedure per la Campagna di controllo dei gas di scarico per l’anno 2007.

La Delibera n. 5276 dello 02/08/2007 definisce i nuovi criteri e le modalità per il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli, in attuazione dell’art. 17 della LR n. 24/2006.

Attenzione! Dal 2012 il controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli deve essere fatto al momento della revisione obbligatoria del veicolo, cioè ogni 4 anni la prima volta, successivamente ogni 2 anni. (Decreto Legge n 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” Art. 11 “Semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazione alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocità”).

Veicoli soggetti a controllo

Autoveicoli, a uso proprio o di terzi, adibiti al trasporto di persone o di merci, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, dotati di:

  • motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas), immatricolati dal 1 gennaio 1970
  • motore con accensione per compressione (diesel), immatricolati dal 1 gennaio 1970
  • tutti i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (così come prevista dall’art.80 del DLGS n. 295/1992) che abbiano percorso più di 80.000 km.

Veicoli esclusi dal controllo

Sono esclusi dal controllo:

  • i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione, che non abbiano percorso più di 80.000 km
  • i veicoli d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 215 del DPR n. 495/1992 ).

Controlli

Sono considerarti validi:

  • i controlli effettuati in sede di revisione, come previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 80 del DLGS n. 285/1992)
  • i controlli effettuati in attuazione della campagna controllo gas di scarico – anno 2007, fino alla rispettiva data di scadenza annuale (dopodiché il controllo dovrà essere effettuato secondo le nuove disposizioni, tenendo conto che dal 1 agosto 2008 diverrà obbligatorio e scatterà il regime sanzionatorio).

N.B: l’attestazione del controllo effettuato (rilasciata dalle officine autorizzate e/o dalla Motorizzazione Civile) aveva validità annuale, mentre dal 2012 l’attestazione deve essere fatta in sede di revisione del veicolo.

Dove effettuare il controllo

Presso le autofficine autorizzate:

  • per i veicoli adibiti al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, inferiore a otto)
  • per i mezzi commerciali leggeri

Leggi le officine autorizzate di Sesto aderenti alla campagna di controllo.

Presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile:

  • per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, superiore a otto)
  • per i mezzi commerciali destinati al trasporto di merci di massa complessiva superiore (a pieno carico) alle 3,5 tonnellate e per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica

Al termine del controllo, le autofficine rilasciano la certificazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico e recante la data di effettuazione del controllo, la ragione sociale dell’autofficina ed il numero dell’autorizzazione. La documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita alla Polizia Stradale (ai sensi dell’art.12 DLGS n. 285/1992).

Compete alle Province il rilascio dell’autorizzazione alle autofficine interessate a effettuare il controllo dei gas di scarico.

Un successivo provvedimento della Giunta definirà criteri e modalità di controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli.

Costo dei controlli

Per il pagamento dei controlli alle officine autorizzate, sono applicate le seguenti tariffe:

  • € 12,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione
  • € 16,00 IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (bifuel)

Scadenze e sanzioni

Il termine finale di adeguamento alle nuove disposizioni regionali per i proprietari o locatari dei veicoli (vedi Allegato 1 in delibera) era il 31 luglio 2008. A partire dal 1 agosto 2008 è scattato l’obbligo del controllo e quindi, nel caso di violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 27 (commi dal 6 al 10) della LR n.24/2006.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

10/02/2020