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Ripristinata la legalità, le case si assegnano senza trattamenti di favore

Data di pubblicazione:

martedì 26 giugno, 2018

Tempo di lettura:

3 min

Ultimo aggiornamento:

martedì 26 giugno, 2018

L’Amministrazione Comunale è intervenuta in questi mesi su una situazione incresciosa. Negli anni precedenti, prima dell’arrivo dell’attuale amministrazione, alcuni appartamenti di privati venivano presi in affitto dal Comune, a prezzi fuori mercato, per presunte situazioni di emergenza abitativa che, tra l’altro, invece di durare i canonici 6 mesi si allungavano anche a 2 o 3 anni. I soggetti a cui venivano destinati erano, scandalosamente, fuori le graduatorie e quindi ricevevano trattamenti di favore e corsie preferenziali. In particolare si parla per la quasi totalità di soggetti stranieri, spesso già sfrattati per morosità, che l’amministrazione decideva di far passare davanti ai soggetti in graduatoria, sfavorendo chi aspettava la casa anni.

Molti di questi contratti di sublocazione sono scaduti e il Comune è intervenuto per riconsegnarli ai proprietari. L’Amministrazione si era mossa per la riacquisizione forzosa dell’immobile, stante il mancato rilascio spontaneo

Il TAR investito della questione della legittimità ha deciso che il Comune non può agire in proprio ma deve essere il proprietario dell’immobile a rivolgersi al giudice ordinario.

E’ particolarmente importante la seconda parte della sentenza del TAR Milano nr. 0152/2018 che ha respinto la domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto all’assegnazione di un alloggio popolare in emergenza abitativa. Scrive infatti il giudice amministrativo che l’assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa non costituisce un diritto ma solo una posizione di interesse legittimo e che, anche laddove sussistenti i requisiti fattuali per il riconoscimento del beneficio (ma non è il caso di specie del ricorrente che ha un’ampia disponibilità reddituale e patrimoniale nel paese di origine), la soddisfazione delle pretese (non del diritto) è subordinata alla disponibilità di alloggi a tale fine destinati.

La sentenza conferma la bontà generale degli interventi del Comune in quanto respinge il diritto all’assegnazione di un alloggio in emergenza abitativa. Basta quindi con i trattamenti di favore e con le corsie preferenziali ma solo assegnazioni in base alle graduatorie.

L’Amministrazione Comunale adirà il Giudice del Tribunale di Monza per chiedere la convalida dello sfratto per finita locazione (o morosità nel caso di mancato pagamento degli affitti) verso tutti i nuclei in stato di scaduta sublocazione da emergenza abitativa, ma non certo la sconfessione della correttezza delle argomentazioni e dei diritti dell’Ente.

E’ quindi assurdo che ci sia qualcuno che in queste ore si spinga a fomentare aspettative in capo a soggetti o nuclei famigliari che non hanno alcun diritto rispetto a tutti gli altri cittadini che regolarmente partecipano ai bandi di selezione per alloggi residenziali.

L’amministrazione si sta impegnando a chiudere definitivamente la stagione delle sublocazioni ad personam (eludendo le liste di attesa) e con i costi degli affitti da pagare ai privati totalmente a carico dell’Amministrazione Comunale finirà.

Era una prassi, contro le persone oneste in graduatoria e contro tanti italiani in difficoltà, che portava avanti la precedente amministrazione. Ora si rispettano le norme, le leggi e le graduatorie

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Ultimo aggiornamento

26/06/2018