Cos’è
È un contributo economico che viene dato alle mamme per la nascita di un figlio e anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.
Il contributo è di massimo:
- € 2020,85 (€ 404,17 per 5 mesi) se il bambino è nato nel 2024.
Chi ha diritto
L’assegno di maternità può essere chiesto dalla mamma del bimbo entro 6 mesi dalla data del parto, adozione o affidamento.
La mamma deve avere inoltre il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui.
Ecco i requisiti che deve avere la mamma:
- essere residente a Sesto al momento della presentazione della domanda
- avere un ISEE dell’anno in corso uguale o inferiore a:
- 20221,13 per l’anno 2024.
essere:
- cittadina italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea,
- cittadina non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria,
- cittadina non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno,
essere in una di queste situazioni:
- casalinga o disoccupata,
- di non aver ricevuto dall’Inps o dal dotare di lavoro un contributo economico per la maternità,
- essere una lavoratrice che riceve in busta paga alla voce indennità di maternità un importo inferiore al contributo mensile (€ 404,17 se il bambino è nato nel 2024). In questo caso la mamma può fare domanda per un assegno di maternità che sarà uguale alla cifra che manca per arrivare al contributo mensile previsto.
N.B. In questo caso deve portare la dichiarazione dell’azienda o dell’INPS con l’importo versato per l’indennità di maternità. - avere il figlio con il permesso/carta di soggiorno, o iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea.
Bisogna possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda, altrimenti non potrà essere accettata.
Quando
La mamma deve presentare la domanda, senza marca da bollo, tassativamente entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Come
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- il modulo che puoi scaricare su questa pagina
Questi documenti:
- fotocopia di un documento di identità e codice fiscale del/la dichiarante,
- fotocopia del permesso di soggiorno se sei cittadino non comunitario,
- fotocopia dell’ISEE da cui risulta la situazione economica del nucleo familiare,
- fotocopia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva unica) firmata,
- delega se la domanda viene presentata da un delegato,
- eventuale omologa di separazione in fotocopia,
- fotocopia del permesso di soggiorno del bambino se non è nato in Italia. Se non ce l’hai quando presenti la domanda, dovrai portarlo non appena lo riceverai,
- carta di rinnovo della dichiarazione della dimora abituale.
Il pagamento può essere fatto solo sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato alla mamma, come stabilito dal decreto legislativo 201/2011.
N.B. Nel caso in cui hai presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ma da un controllo anagrafico il tuo permesso risulta scaduto, devi andare all’ufficio Anagrafe per rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. L’ufficio ti rilascerà una attestazione che consegnerai al nostro servizio per completare la tua domanda.
Per info
Telefono: 371 5826926
E-mail: sportello.caf@sestosg.net
Riferimenti normativi
Faq
Ecco alcune risposte utili alle vostre domande
1. Non ho un conto corrente, come faccio?
Se non vuoi aprire un conto corrente vai in posta per aprire un libretto postale gratuito con IBAN.
Per importi superiori a € 1.000,00 la legge impone un pagamento con bonifico bancario (D.L. 201/2011).
2. L’ISEE non è scaduto ma la mia situazione familiare è cambiata perché ho partorito da qualche mese. Questo ISEE è valido per chiedere l’assegno di maternità?
No, devi presentare un ISEE con il nuovo nato.
Per maggiori informazioni guarda la pagina di approfondimento sull’ISEE.
3. Sono una mamma lavoratrice che ha partorito da poco, posso chiedere l’assegno di maternità?
Sì, puoi fare domanda se hai ricevuto in busta paga alla voce indennità di maternità un importo inferiore a € 404,17 se il bambino è nato nel 2024.
4. Ho partorito due gemelli, l’assegno di maternità è doppio?
Sì.
5. Quanto tempo ho per fare la domanda di assegno per maternità?
Hai tempo 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Ad esempio se tuo figlio nasce (o l’hai adottato) il 25 gennaio hai tempo fino al 24 luglio per presentare la domanda. Il 25 luglio non potremo più accogliere la domanda per l’assegno di maternità.
6. Sono una mamma che ha adottato un bambino di 5 mesi, ho diritto all’assegno di maternità?
Sì, questo contributo è riservato anche alle mamme che adottano un bambino, indipendentemente dalla sua età. Resta il termine di 6 mesi dalla data dell’adozione.
7. Sono una mamma minorenne, ho diritto all’assegno di maternità?
Sì, la domanda la può presentare il padre maggiorenne.
È importante che:
– se la madre minorenne è una cittadina extracomunitaria, deve avere il permesso di soggiorno
– il figlio deve essere riconosciuto dal padre
– il figlio deve essere inserito nello stato di famiglia del padre
Se anche il padre è minorenne, la domanda potrà essere presentata dalla nonna o da un legale rappresentante della mamma. Puoi presentare la domanda anche se sei una mamma che vivi da sola con tuo figlio o tua figlia.
N.B. l’assegno sarà intestato a chi presenta la domanda (Inps n. 1183 del 23.12.2003).
8. Mio marito ha la residenza all’estero: devo inserirlo nella mia DSU (dichiarazione sostitutiva unica)?
No, se porti il documento del paese straniero.
Il documento per essere valido deve essere vidimato e tradotto in italiano dall’Ambasciata di residenza e consegnato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per l’assegno di maternità.
Senza questo documento è necessario inserire tuo marito nella DSU.
Se invece il marito è iscritto all’A.I.R.E.(anagrafe cittadini italiani residenti all’estero), allora deve essere nella DSU
9. Ho già fatto domanda allo Stato per l’assegno di maternità, posso chiederlo anche al Comune?
No, puoi farlo solo se l’INPS ha rifiutato la domanda.