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Disconoscimento di paternità

Secondo la legge (artt. 231 e 232 c.c.), in regime di matrimonio, si attribuisce automaticamente al marito la paternità del figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione e non sono trascorsi 300 giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’azione di disconoscimento di paternità è volta a rimuovere lo stato di figlio legittimo in contrasto con la presunzione legale di paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Il disconoscimento è previsto nei seguenti casi:

  • se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita
  • se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare
  • se nel detto periodo la donna ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, od ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità
  • se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dal matrimonio.

L’azione di disconoscimento può essere esercitata oltre che dal padre, nei casi sopra previsti, anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Il disconoscimento di paternità va fatto al Tribunale competente di residenza del minore.

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Ultimo aggiornamento

20/03/2020