E’ uno sportello che offre informazione, orientamento e consulenza in materia di protezione giuridica per le persone fragili.
Lo sportello si appoggia sulla competenza di esperti e sulla possibilità di consulenza da parte di avvocati volontari.
Chi può rivolgersi al Punto di prossimità di Sesto San Giovanni
I cittadini di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese che vogliono saperne di più o già richiedere un amministratore di sostegno per un familiare che, a causa di disabilità intellettiva, disagio psichico, patologie degenerative e invalidanti o problemi di dipendenza, subisce una limitazione della sua capacità di provvedere a se stesso.
Dove si trova
Al primo piano di via Benedetto Croce 12 a Sesto San Giovanni.
E’ aperto su appuntamento allo 02.2496813 o mail pdpdistretto6@gmail.com:
- martedì dalle 9.30 alle 12.00
- giovedì dalle 9.30 alle 12.00.
Lo stesso servizio è disponibile a Cologno Monzese in via Milano 3 in questi orari:
- lunedì dalle 16 alle 18
- giovedì dalle 16 alle 18
- venerdì dalle 9.30 alle 12.
Aperto su appuntamento allo 02.2538808.
L’accesso è libero solo per chi deve ritirare l’esito di pratiche già avviate.
Che cosa fa
Fornisce, senza bisogno di rivolgersi direttamente al Tribunale:
- informazioni, consulenza e orientamento in tema di Volontaria Giurisdizione
- orientamento e supporto quando si deve predisporre un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno
- formazione, assistenza e supporto agli amministratori di sostegno che devono gestire quotidianamente il loro delicato ruolo (ad esempio anche nella stesura del rendiconto annuale per il Tribunale).
Il punto di prossimità sostiene i cittadini e i loro familiari e i volontari che li assistono, che a causa di un’infermità, una menomazione fisica o psichica, non sono in grado di svolgere le varie funzioni della vita quotidiana e di provvedere ai propri interessi.
Queste persone, che si trovano ad avere bisogno dell’assistenza di un amministratore di sostegno, hanno bisogno di informazioni e di accompagnamento per svolgere le pratiche necessarie.
Chi è l’amministratore di sostegno
E’ una figura giuridica che viene nominata dal Tribunale per tutelare le persone fragili, assistendole e rappresentandole giuridicamente – parzialmente o totalmente – nella gestione dei loro interessi personali.
Prima che ci fosse questa nuova figura giuridica, con l’interdizione le persone venivano private totalmente della capacità di agire, con l’inabilitazione parziale.
Il ruolo dell’amministratore di sostegno, al contrario, mira a conservare il più possibile le capacità residue della persona fragile, dando un supporto esclusivamente per le funzioni che l’assistito non riesce a compiere autonomamente. Inoltre, l’amministratore di sostegno deve operare per il benessere del beneficiario, salvaguardandone anche ma non solo gli interessi economici.
Come si nomina un amministratore di sostegno
Con un ricorso, cioè una richiesta scritta e formale che dà avvio al procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno. Può essere la famiglia a scrivere e presentare questo ricorso, oppure i responsabili dei servizi sociali impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.
Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice Tutelare emette un decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, ovviamente dopo aver valutato la situazione e i bisogni di tutela e di supporto.
Il punto di prossimità è il luogo in cui si trovano l’esperienza e il supporto necessari per redigere e presentare correttamente un ricorso.
Che compiti svolge un amministratore di sostegno
Lo stabilisce il Giudice Tutelare una volta che ha esaminato il caso.
I compiti possono avere natura patrimoniale o personale. Si parla di natura patrimoniale quando pensiamo a tutte quelle scelte che riguardano la sfera degli interessi economici (ritirare la pensione, riscuotere lo stipendio, pagare le bollette, gestire il conto corrente, ecc…), mentre rientrano nei compiti di natura personale quelle azioni che riguardano la tutela della salute e la cura di sé.
Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno
- la persona stessa che sente di aver bisogno di assistenza
- il coniuge o il convivente
- i parenti entro il quarto grado
- gli affini entro il secondo grado
- il tutore o il curatore che presentano la richiesta di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
- il Pubblico Ministero
- i responsabili dei servizi sociali che curano e assistono la persona
Chi può svolgere il ruolo di amministratore di sostegno
- il coniuge non separato legalmente
- il convivente
- il genitore
- il figlio
- il fratello
- il parente entro il quarto grado
- la persona designata anche mediante testamento dal genitore superstite
- un’altra persona incaricata dal Giudice Tutelare, ad esempio un volontario che ha seguito un apposito percorso formativo e ha espresso la propria disponibilità a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno
- una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente), privata (associazione, cooperativa sociale o fondazione) o un’associazione non riconosciuta.