Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici.
Pertanto non è richesta l'acquisizione del consenso.

Informativa Chiudi

Conferma tariffe 2024

Si confermano con Delibera di Giunta n. 233 del 30/11/2023 le tariffe per l’applicazione dell’imposta di soggiorno per tutto il 2023

🆕 Da sapere: novità sulla presentazione della Dichiarazione di imposta di soggiorno

(D.M. del 29 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022)

📄 La Dichiarazione dell’imposta di soggiorno va compilata e inviata esclusivamente on line sul portale dell’Agenzia delle Entrate al link: https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate
📅Quando: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.


❗Attenzione

📄 NON CAMBIA la modalità di invio del Conto della gestione dell’agente contabile e della Dichiarazione delle presenze: devono essere inviati su www.sestofacile.it.
📅
Quando: entro il 30 gennaio dell’anno di imposta appena trascorso.

Resta invariata la modalità di riversamento dell’imposta al Comune.

n.bLa presentazione della Dichiarazione e del Modello 21 è obbligatoria anche se la struttura non ha mai lavorato durante l’anno.

A chi si rivolge

Tutte le persone non residenti a Sesto San Giovanni che pernottano negli alberghi, nelle camere in affitto o nei bed & breakfast di Sesto devono pagare l’imposta di soggiorno.

Accedi al servizio

L’imposta va pagata al gestore dell’albergo o della struttura ricettiva o alla persona che affitta le camere.

Costi e vincoli

Le tariffe sono:

per gli alberghi:

  • 4 stelle: 4 euro a notte
  • 3 stelle: 3 euro a notte
  • 2 stelle: 2 euro a notte
  • 1 stella:  1 euro a notte

per le strutture ricettive extra alberghiere

  • affittacamere: 2 euro a notte
  • bed & breakfast: 2 euro a notte
  • affitti brevi: 2 euro a notte

Bisogna pagare l’imposta di soggiorno solo per le prime 5 notti consecutive, anche se la durata del soggiorno è superiore.
Ad esempio, se il soggiorno dura 8 notti, il versamento deve essere fatto comunque per massimo 5 notti.

Chi non paga

Non paga l’imposta di soggiorno:

  • chi è minorenne
  • chi soggiorna per fare terapie in strutture sanitarie della Provincia di Milano
  • chi soggiorna per assistere degenti ricoverati in strutture sanitarie della  Provincia di Milano, (al massimo 2 persone per ogni ricoverato)
  • chi appartiene alle Forze dell’ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soggiorna per esigenze di servizio

Chi ha diritto all’esenzione deve compilare un’autocertificazione usando un modulo disponibile direttamente negli alberghi e nelle strutture non alberghiere.
Il modulo va poi consegnato all’albergatore o all’affittacamere.

Ulteriori informazioni

Confermato

Informazioni per i gestori degli alberghi e delle strutture ricettive

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione dell’imposta ed è tenuto ad assicurare una serie di adempimenti.
Il gestore della struttura ricettiva deve comunque riversare l’imposta di soggiorno agli enti locali anche se il cliente non ha pagato l’ammontare del tributo dovuto, come chiarito dal dipartimento delle Finanze dando atto delle modifiche legislative intervenute nel 2020 e del recente orientamento dei giudici contabili.
Dovrà dare agli ospiti informazioni sull’imposta, sulle tariffe applicate e sulle esenzioni previste dalla legge.
Dovrà inoltre:

a) riscuotere l’imposta e rilasciare all’ospite la relativa ricevuta

b) ritirare e conservare le autocertificazioni rilasciate dagli ospiti esenti

c)  versare al Comune gli importi riscossi, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.

Può farlo:

  • con bonifico bancario a IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419 - Banca Monte dei Paschi di Siena di viale Gramsci 11 intestato a Comune di Sesto San Giovanni
  • agli sportelli della Tesoreria Comunale sul codice IBAN IT34 C 01030 20700 000000264419

d) presentare la Denuncia annuale delle presenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente.
Nella denuncia dovrà indicare:

  • il numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
  • il numero degli ospiti esenti e la relativa causale
  • l’imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati a favore del Comune

e)  trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello approvato con il DPR 194/1996 (Mod. 21). Per le attività di riscossione dell’imposta di soggiorno, infatti, i gestori delle strutture ricettive sono qualificati  “Agenti contabili di fatto”. L’Agente contabile deve rendere annualmente il conto della propria gestione al Comune, che provvede ad inviarlo alla Corte dei Conti per il relativo controllo (Articoli. 93 e 233 del DLgs n. 267/2000 e successive modificazioni).

Riferimenti normativi

Ultimo aggiornamento

28/02/2024