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🆕 Da sapere: novità sulla presentazione della Dichiarazione di imposta di soggiorno
(D.M. del 29 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022)
📄 La Dichiarazione dell’imposta di soggiorno va compilata e inviata esclusivamente on line sul portale dell’Agenzia delle Entrate al link: https://iampe.agenziaentrate.gov.it/sam/UI/Login?realm=/agenziaentrate 📅Quando: entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Resta invariata la modalità di riversamento dell’imposta al Comune.
n.b. La presentazione della Dichiarazione e del Modello 21 è obbligatoria anche se la struttura non ha mai lavorato durante l’anno.
📌IMPORTANTE COMUNICAZIONE AIRBNB
Il Comune di Sesto San Giovanni NON ha una convenzione con AIRBNB per la riscossione della Tassa di Soggiorno.
Quindi i gestori devono continuare a versare l’imposta di soggiorno direttamente al Comune di Sesto San Giovanni con le solite modalità. Non tenete conto di nessuna comunicazione ricevuta direttamente da Airbnb in merito al pagamento dell’imposta di soggiorno.
A chi si rivolge
Tutte le persone non residentia Sesto San Giovanni che pernottano negli alberghi, nelle camere in affitto o nei bed & breakfast di Sesto devono pagare l’imposta di soggiorno.
Accedi al servizio
L’imposta va pagata al gestore dell’albergo o della struttura ricettiva o alla persona che affitta le camere.
Costi e vincoli
Le tariffe sono:
per gli alberghi:
4 stelle: 4 euro a notte
3 stelle: 3 euro a notte
2 stelle: 2 euro a notte
1 stella: 1 euro a notte
per le strutture ricettive extra alberghiere
affittacamere: 2 euro a notte
bed & breakfast: 2 euro a notte
affitti brevi: 2 euro a notte
Bisogna pagare l’imposta di soggiorno solo per le prime 5 notti consecutive, anche se la durata del soggiorno è superiore.
Ad esempio, se il soggiorno dura 8 notti, il versamento deve essere fatto comunque per massimo 5 notti.
Chi non paga
Non paga l’imposta di soggiorno:
chi è minorenne
chi soggiorna per fare terapie in strutture sanitarie della Provincia di Milano
chi soggiorna per assistere degenti ricoverati in strutture sanitarie della Provincia di Milano, (al massimo 2 persone per ogni ricoverato)
chi appartiene alle Forze dell’ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soggiorna per esigenze di servizio
Chi ha diritto all’esenzione deve compilare un’autocertificazione usando un modulo disponibile direttamente negli alberghi e nelle strutture non alberghiere.
Il modulo va poi consegnato all’albergatore o all’affittacamere.
Informazioni per i gestori degli alberghi e delle strutture ricettive
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione dell’imposta ed è tenuto ad assicurare una serie di adempimenti.
Il gestore della struttura ricettiva deve comunque riversare l’imposta di soggiorno agli enti locali anche se il cliente non ha pagato l’ammontare del tributo dovuto, come chiarito dal dipartimento delle Finanze dando atto delle modifiche legislative intervenute nel 2020 e del recente orientamento dei giudici contabili.
Dovrà dare agli ospiti informazioni sull’imposta, sulle tariffe applicate e sulle esenzioni previste dalla legge.
Dovrà inoltre:
a) riscuotere l’imposta e rilasciare all’ospite la relativa ricevuta
b) ritirare e conservare le autocertificazioni rilasciate dagli ospiti esenti
c) versare al Comune gli importi riscossi, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
Può farlo:
con bonifico bancario a IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419 - Banca Monte dei Paschi di Siena di viale Gramsci 11 intestato a Comune di Sesto San Giovanni
agli sportelli della Tesoreria Comunale sul codice IBAN IT34 C 01030 20700 000000264419
d) presentare la Denuncia annuale delle presenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente.
Nella denuncia dovrà indicare:
il numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
il numero degli ospiti esenti e la relativa causale
l’imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati a favore del Comune
e) trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto sul modello approvato con il DPR 194/1996 (Mod. 21). Per le attività di riscossione dell’imposta di soggiorno, infatti, i gestori delle strutture ricettive sono qualificati “Agenti contabili di fatto”. L’Agente contabile deve rendere annualmente il conto della propria gestione al Comune, che provvede ad inviarlo alla Corte dei Conti per il relativo controllo (Articoli. 93 e 233 del DLgs n. 267/2000 e successive modificazioni).