Ecco le aliquote e le detrazioni per il 2025:
Aliquote
– aliquota ordinaria: 1,06 %
L’aliquota ordinaria si applica ad esclusione delle fattispecie sotto riportate:
– aliquota per abitazione principale, limitatamente alle abitazioni classificate nelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (come definite all’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente a una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 0,4%
– aliquota per abitazioni (assimilate all’abitazione principale) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate: 0,4 %
– aliquota per abitazioni di categoria catastale da A/1 ad A/9 locate con contratto registrato: 1%
– aliquota per abitazione di categoria catastale da A/2 ad A/7 locate stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e s.m.i. purché l’affittuario la utilizzi come abitazione principale: 0,4%
– aliquota per fabbricati di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe)
- utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: 0,76%
- locati e utilizzati per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: 0,76%
– aliquota per fabbricati di categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri)
- utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: 0,79%
- locati e utilizzati per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: 0,79%
– aliquota per fabbricati di categoria catastale D/1 (opifici) utilizzati direttamente dal soggetto passivo per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: 1%
– aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D10): 0,1%
– aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D10): 1,06%
– Terreni agricoli: 1,06%
– Aree fabbricabili: 1,06%
Detrazioni
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all’abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell’abitazione principale, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente.
NORMATIVA
Esenzioni
Come indicato nell’Art. 19 “Esenzioni” del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
(…)
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222 (previste dalla medesima lettera i).
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
g-bis) gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale; il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione;
h) a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i) sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato D.lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Le esenzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione approvato con Decreto Ministeriale.
Assimilazioni all’abitazione principale
Si veda l’Art. 8 “Fabbricati assimilati all’abitazione principale” del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160.
Riduzione base imponibile
Art. 1, comma 747, legge 27 dicembre 2019 n. 160
La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione approvato con Decreto Ministeriale.
Riduzione d’imposta
Art. 1, comma 760, legge 27 dicembre 2019 n. 160
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.
Inoltre, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (art. 1, comma 48, Legge n. 178/2020).
Detrazione d’imposta
Art. 1, comma 749, legge 27 dicembre 2019 n. 160
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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Atti comunali
Le aliquote e le detrazioni
– per il 2020 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 24.03.2020
– per il 2021 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 09.02.2021
– per il 2022 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 30.03.2022
– per il 2023 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 23 del 09.05.2023
– per il 2024 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 58 del 18.12.2023
– per il 2025 sono state stabilite dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 16.12.2024