È prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le case (non di lusso) date in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale.
Chi può avere la riduzione
Per ottenere la riduzione del 50% bisogna avere questi requisiti:
- la casa concessa in comodato non deve essere un immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9)
- la casa può essere concessa in comodato d’uso gratuito solo tra genitori e figli e deve essere usata come abitazione principale (cioè bisogna viverci e avere qui la residenza anagrafica)
- sia il proprietario sia chi riceve la casa in comodato d’uso devono risiedere a Sesto
- il proprietario può possedere (proprietà o altro diritto reale – usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) solo due case: quella che dà in comodato d’uso e quella in cui abita (che non deve essere un immobile di lusso: A/1, A/8 e A/9). Queste case devono essere entrambe a Sesto
- la riduzione si applica alle pertinenze della casa solo se queste sono indicate nel contratto di comodato. E’ possibile avere la riduzione solo su una pertinenza per ogni categoria (C/2, C/6 e C/7)
- il contratto di comodato deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate
La riduzione parte dal mese in cui hai stipulato il contratto se, dalla data della firma, ci sono almeno più della metà dei giorni di cui il mese è composto.
Se invece dalla firma ci sono meno della metà dei giorni di cui il mese è composto, la riduzione parte dal mese dopo (ad esempio, se hai firmato il 5 giugno, la riduzione parte da giugno, se hai firmato il 17 giugno, la riduzione parte da luglio).
Alcuni esempi: quando non si applica la riduzione?
- se si possiedono 3 (o più) abitazioni (per intero o in percentuale)
- se le due abitazioni possedute si trovano in due comuni diversi
- se si risiede nel Comune A e l’immobile è situato nel Comune B
- se si risiede all’estero
- se l’immobile dato in comodato non viene usato come abitazione principale da chi riceve la casa
- se il comodato è tra nonni e nipoti
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – art. 1, comma 747, lettera c)
- art. 1803 del Codice Civile