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L'autocertificazione

In alcuni casi invece di chiedere al Comune un certificato, puoi fare l'autocertificazione. Leggi di più.

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Cos’è

L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dall’intestatario che sostituisce in toto i certificati, senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Devi usare l’autocertificazione con gli uffici della pubblica amministrazione, compresi ospedali, scuole, ASST, e con società o enti che gestiscono, o hanno in concessione, pubblici servizi: gas, telefono, luce, mezzi di trasporto, case popolari, enti per la riscossione dei tributi.
📌Secondo la legge di stabilità 2012 infatti le pubbliche amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati ma devono accettare le autocertificazioni.

Nei rapporti tra privati, banche e istituzioni finanziarie comprese, l’autocertificazione è possibile, rimane comunque facoltà dell’ente accettarla o richiedere, come avviene nella quasi totalità dei casi, i certificati.

Si possono autocertificare i seguenti fatti o situazioni:

  • nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti politici
  • stato civile (celibe, nubile, coniugato ecc.)
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita di un figlio
  • morte del coniuge, di un discendente o di un ascendente
  • obblighi militari
  • iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titoli di studio o qualifiche professionali
  • esami sostenuti
  • titoli di specializzazione o di abilitazione, di formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica
  • reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e/o vantaggi di qualunque tipo previsti dalle leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione degli importi corrisposti
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato registrato nell’Anagrafe Tributaria
  • disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria della pensione percepita
  • qualità di studente o di casalinga
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
  • iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • assenza di condanne penali
  • vivenza a carico
  • tutti i dati a loro diretta conoscenza contenuti nei registri dello Stato Civile
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L’autocertificazione non è possibile:

  • per domande, dichiarazioni, rivolte agli uffici giudiziari: Preture, Tribunali, Procure della Repubblica
  • per dichiarazioni che riguardano volontà, intenzioni o fatti che si svolgeranno in futuro come i propositi di pagamento o le disposizioni sull’eredità, che possono invece essere autenticate, per esempio, dai notai (atti, stati, fatti, qualità)
  • di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, di idoneità alloggiativa.
    Questi documenti, per la loro natura, richiedono una certificazione formale da parte di enti o professionisti abilitati.

A chi si rivolge

A chiunque voglia utilizzarla nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi.

Accedi al servizio

Puoi fare un'autocertificazione:

  • scrivendola tu su carta semplice
  • scaricando e compilando i moduli che trovi in questa pagina

È comunque sempre necessario accompagnare questa dichiarazione con un documento di identità valido.

Cosa si ottiene

Una dichiarazione che sostituisce un certificato

Accesso agli uffici

Puoi presentarlo in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione

Cosa serve

Un documento di identità valido (carta d’identità o passaporto).

Costi e vincoli

Non costa nulla.

Tempi e scadenze

In qualsiasi momento dell'anno.

Ulteriori informazioni

Confermato

  • Legge n.183 del 12 novembre 2011, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15,
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".

Ultimo aggiornamento

23/07/2025