Il matrimonio civile: cos’è
Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco quale Ufficiale di Stato civile, oppure da un Assessore o Consigliere Comunale delegati dal Sindaco, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal codice civile (art. 84 e seguenti).
Marito e moglie con il matrimonio acquistano gli stessi diritti e si assumono gli stessi doveri. I diritti e doveri matrimoniali si sostanziano fondamentalmente nell’impegno di fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, collaborazione e contribuzione ai bisogni della famiglia.
Il matrimonio, instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni, tranne se al momento della celebrazione, si dichiara davanti all’Ufficiale dello Stato civile di volere la separazione dei beni.
Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione.
Nell’atto di matrimonio viene registrato anche l’eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi.