Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, e ne ha il godimento e l’amministrazione (i beni acquistati prima del matrimonio sono sempre esclusi). I beni di cui nessun coniuge può provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva si presumono di proprietà comune in pari quota per entrambi. Ciascuno dei coniugi può avere la procura (anche per scrittura privata) ad amministrare i beni dell’altro coniuge, ma ha l’obbligo di rendergli conto dei frutti del suo operato e di rendergli tutto ciò che ha ricevuto.
Si costituisce all’atto della celebrazione del matrimonio, per mezzo di una esplicita dichiarazione che viene annotata in margine all’atto di matrimonio.
Nel caso la separazione sia scelta in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, occorre un atto stipulato davanti al notaio. Tale pubblico ufficiale comunicherà direttamente tale convenzione all’Ufficio dello Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
Una volta annotata, la separazione risulterà dall’estratto dell’atto di matrimonio.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile.