E’ l’atto con cui i genitori riconoscono loro figlio appena nato.
Per il figlio nato da genitori sposati l’atto è contestuale alla denuncia di nascita e basta la firma di uno solo dei genitori.
Per il figlio nato fuori dal matrimonio, l’atto deve essere firmato da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono) o da uno solo (se solo uno dei due lo riconosce).
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Il riconoscimento può essere fatto al momento della denuncia di nascita da uno o entrambi i genitori che hanno compiuto almeno 16 anni (i minori di 16 devono essere autorizzati da un giudice) e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge.
I documenti necessari sono:
- attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale o casa di cura
- documento d’identità valido (passaporto per i cittadini extracomunitari)
Si può riconoscere un figlio anche successivamente alla nascita con:
- dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato civile del Comune
- dichiarazione davanti a un notaio o con testamento
- dichiarazione all’atto del matrimonio dei genitori
In questi casi, per fare l’atto di riconoscimento, bisogna prendere appuntamento all’ufficio di Stato civile e presentarsi con un documento d’identità valido.
Se la persona da riconoscere ha meno di 14 anni, devono presentarsi entrambi i genitori con documento d’identità valido, o passaporto nel caso si tratti di cittadini stranieri.
Se la persona da riconoscere ha più di 14 anni, questa deve essere presente e deve dare il consenso al genitore che lo riconosce. Entrambi devono portare un documento d’identità valido.
Costi e vincoli
La pratica è gratuita se contestuale alla denuncia di nascita.
Per il riconoscimento successivo alla nascita occorre presentare una marca da bollo.