L’unione civile è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede poi alla registrazione nell’archivio dello stato civile (legge 76 del 2016).
L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata da un documento, che deve contenere:
- i dati anagrafici delle parti;
- l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza delle parti;
- i dati anagrafici e la residenza dei testimoni
Che effetti conseguono all’unione civile
Diritto al cognome
Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine.
Obbligo di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di contribuzione ai bisogni comuni
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; inoltre dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Amministratore di sostegno e indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro
La parte di un’unione civile è scelta preferibilmente come amministratore di sostegno dell’altra ed ha diritto a percepire l’indennità di preavviso e il trattamento di fine rapporto in caso di morte dell’altra.
Equiparazione al matrimonio
Tutte le previsioni contenute in testi normativi (leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti), atti amministrativi e contratti collettivi, che si riferiscono al matrimonio, al coniuge o utilizzano termini equivalenti, si applicano anche alle parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Fanno eccezione le norme del codice civile che non sono richiamate dalla legge sulle unioni civili e le norme in materia di adozione.