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• Avvocatura

Cosa fa

Spetta all’Avvocatura “la competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’Ente”, in condizioni organizzative tali da assicurarne la piena indipendenza ed autonomia di giudizio, intellettuale e tecnica.

In particolare, l’Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

  • la tutela legale dell’Ente, sia attraverso il patrocinio diretto in giudizio, sia – se necessario – attraverso l’affidamento di incarichi esterni
  • l’assistenza tecnica nelle procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato
  • la consulenza legale agli organi istituzionali e ai vari servizi dell’Ente, anche attraverso la formulazione di pareri
  • ogni altra attività legale giudiziale e stragiudiziale rientrante nella professione forense ai sensi dell’ordinamento professionale

Contatti

Municipio - 2° piano

Piazza della Resistenza, 20, 20099 Sesto San Giovanni MI, Italia

Persone da contattare

Servizi

Ulteriori informazioni

Confermato

Riferimenti normativi

Art. 23 - Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2.  Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Ultimo aggiornamento

04/10/2024