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Whistleblowing - Segnalazione di illeciti

Come segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di un ente privato.

Data di pubblicazione:

martedì 31 gennaio, 2023

Tempo di lettura:

7 min

Ultimo aggiornamento:

lunedì 28 luglio, 2025

whistleblowing

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 15 marzo 2023, in vigore dal 15 luglio 2023, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute a coloro che segnalino, sia nel settore pubblico che privato, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato: il cosiddetto Whistleblowing.

Chi può segnalare

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
– dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
– lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
– lavoratori autonomi che svolgano la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
– collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestino la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
– volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
– azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Quando si può segnalare

Si può fare la segnalazione:
– quando il rapporto giuridico è in corso;
– quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
– durante il periodo di prova;
– successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
– illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del  terrorismo;
– sicurezza e conformità dei prodotti;
– sicurezza dei trasporti;
– tutela dell’ambiente;
– radioprotezione e sicurezza nucleare;
– sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
– salute pubblica;
– protezione dei consumatori;
– tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
– atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
– atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
– le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
– le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
– i fondati sospetti.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate». I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

La buona fede del segnalante

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere
Le misure di protezione si applicano anche:
– al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
– alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
– ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

La tutela della riservatezza

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Divieto di rivelare l’identità del segnalante

«L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”. Il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. Tutela dell’identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare.
E’ tutelata anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: «I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.”

Protezione dalle ritorsioni
È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». È inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare

Come fare la segnalazione

Il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
• la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
• la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
• nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
• la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Invia qui le segnalazioni: https://sestosg.whistleblowing.it/

whistleblowing

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

28/07/2025