Che cos’è A.I.A.
A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) è un provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o parte di esso ed è obbligatorio per legge per le aziende rientranti nell’allegato 8 Parte II del Testo Unico dell’Ambiente – D.Lgs.152/06 e s.m.i.
L’Autorizzazione riguarda:
- impianti nuovi
- impianti esistenti già in funzione
- impianti esistenti ai quali viene apportata modifica sostanziale
Chi sono gli attori coinvolti nel procedimento
Il procedimento prevede il coinvolgimento di più attori:
- il Comune, in qualità di soggetto detentore di dati e informazioni a livello locale, esprime un parere consultivo
- A.R.P.A. Lombardia provvede all’istruttoria tecnica, alla redazione del documento tecnico e alla successiva verifica (AUDIT ambientale)
- la Ditta presenta l’istanza A.I.A. con la documentazione richiesta dagli enti per l’istruttoria e collabora anche in fase decisoria per il rilascio dell’A.I.A.
L’autorizzazione viene rilasciata all’azienda dall’autorità competente nel rispetto delle normative ambientali e con l’impegno da parte della azienda ad adottare le migliori tecnologie disponibili.
Per installazioni quali raffinerie, acciaierie, impianti chimici e centrali termiche di elevata potenzialità l’autorità competente è lo Stato (art.7 T.U.A.).
Sono di diretta competenza della Regione installazioni quali impianti d’incenerimento di rifiuti urbani e discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (vedi allegato I del D.Lgs 59/2005- togli e metti: art.8 c.2 ter L.R.24/2006 e art.17 c.1 LR 26/2003).
La Città Metropolitana di Milano è l’autorità competente al rilascio, rinnovo e al riesame dell’ A.I.A. per gli impianti e le attività che non sono di competenza statale o regionale (vedi L.R.24/2006) e rientrano nell’elenco attività Allegato 8 alla parte II del T.U.A .e D.Lgs.46/2014.
Iter amministrativo per la richiesta dell’AIA
Le tappe dell’iter burocratico per il rilascio dell’A.I.A. sono le seguenti:
- accoglimento della domanda da parte di Città Metropolitana
- avvio del procedimento
- pubblicazione da parte del gestore su quotidiani (entro 15 gg. dall’avvio del procedimento)
- osservazioni dei soggetti interessati (entro 30 gg. dalla pubblicazione)
- incontri tecnici preliminari e sopralluoghi presso gli impianti
- istruttoria tecnica e amministrativa
- conferenza dei servizi finale decisoria
- rilascio dell’autorizzazione (entro 150 gg. dalla presentazione della domanda -salvo integrazioni)
- pubblicazione su B.U.R.L dell’avvenuto rilascio di A.I.A. e versamento della fidejussione da parte del gestore dell’impianto autorizzato
Che validità ha l’autorizzazione
L’A.I.A. ha validità di 5 anni (D.Lgs.152/06). Per premiare le aziende che hanno ottenuto una certificazione ambientale volontaria secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 la validità è prorogata a 6 anni e a 8 anni se l’impianto industriale è registrato secondo il regolamento europeo EMAS.
Per le installazioni IPPC la cui autorizzazione ha scadenza successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, la validità dell’autorizzazione è stata prorogata:
• da 5 a 10 anni, a partire dal rilascio della prima autorizzazione, per le installazioni non in possesso di certificazioni ambientali;
• da 6 a 12 anni, a partire dal rilascio della prima autorizzazione, per le installazioni in possesso di certificazione ambientale ISO 14001;
• da 8 a 16 anni, a partire dal rilascio della prima autorizzazione, per le installazioni in possesso di registrazione EMAS.
Da sapere
In caso di procedimenti complessi, l’autorizzazione AIA viene assorbita all’interno di un procedimento unico più ampio: PAUR – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ai sensi dell’ art. 27 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. Testo Unico Ambientale) e s’innesca nei casi in cui s’ intenda realizzare un progetto sottoposto a VIA regionale.
Normativa di riferimento
Dal 26 agosto 2010 è in vigore il decreto correttivo 128/2010 del Testo Unico Ambientale. Le aziende che rientravano nel D.Lgs 59/2005 ora devono riferirsi all’Allegato 8 Parte II del nuovo Codice dell’Ambiente in quanto l’argomento A.I.A. è stato introdotto nel titolo III bis (parte II del T.U.A. – D.Lgs.152/06 e s.m.i..).
- D.Lgs. 46/2014 attuazione della direttiva 2010/75/UE
- Direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
- D.Lgs. 128 del 2010, attualmente in vigore, ha recepito la normativa europea
- Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
- D.Lgs. 152/06 relativo alle “Norme in materia ambientale” – titolo III bis Parte II relativo all’A.I.A.
- D.Lgs. 59/05 ha abrogato il 372 e ha esteso l’A.I.A. anche agli impianti nuovi (attualmente questo decreto è abrogato)
- D.Lgs. 372/99 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva Europea e reso operativa l’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) limitatamente agli impianti esistenti (Decreto abrogato dal D.Lgs.59/05)
- Direttiva Europea 96/61/CE del 24/09/1996 relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, abrogata dalla Direttiva 2008/1/CE
Ulteriori approfondimenti
👉🏻Indirizzi regionali in materia A.I.A. – aggiornamento 16.06.2023
👉🏻Adempimenti in materia A.I.A. Città Metropolitana di Milano – aggiornamento 13.02.2024