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Morosità incolpevole, 300.000 euro per gli inquilini di case private

Un contributo regionale per le famiglie che hanno subito una consistente riduzione del reddito. Avviso pubblico valido fino al 31/12/21

Data di pubblicazione:

mercoledì 28 ottobre, 2020

Tempo di lettura:

4 min

Ultimo aggiornamento:

giovedì 19 novembre, 2020

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La giunta comunale ha approvato l’avviso pubblico, valido fino al 31 dicembre 2021, per l’assegnazione di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti di locazione sul libero mercato. Si tratta di un’importante cifra di 298.844 euro (fondo regionale) a disposizione dei nuclei famigliari a cui venga riconosciuta la condizione di morosità incolpevole.

“Grazie a questo importante stanziamento – commenta il sindaco Roberto Di Stefano – interveniamo in maniera concreta a supporto di tutti quei nuclei famigliari che, a causa di una consistente riduzione del reddito, si trovano in forti difficoltà e non riescono a pagare l’affitto di casa. Persone che hanno perso il lavoro, lavoratori in cassa integrazione o disoccupati a cui non è stato rinnovato il contratto: con questi 300.000 euro potremo dare risposte importanti alla città di Sesto San Giovanni”.

“Ringrazio Regione Lombardia – commenta l’assessore alla Casa, Claudio D’Amico – che come al solito dimostra la sua vicinanza ai territori innanzitutto coi fatti. Con l’approvazione dell’avviso pubblico, a seguito delle opportune verifiche, potremo aiutare concretamente le famiglie morose incolpevoli”.

La consistente riduzione di reddito si verifica quando il rapporto tra canone e reddito raggiunge, in percentuale, un valore superiore a 20. La morosità incolpevole viene quindi accertata quando l’incidenza del canone sul reddito complessivo netto del nucleo richiedente risulti pari o superiore al 20%, in almeno uno degli anni a partire da quello in cui si è verificata la causa della morosità e fino a quello in cui è sorta.

In base alla posizione contrattuale dell’inquilino moroso, le casistiche ammissibili e i contributi assegnabili dal punto di vista economico sono i seguenti, secondo l’ordine formulato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016: la disponibilità del proprietario a rinunciare all’esecuzione dello sfratto nonché a rinnovare il contratto qualora il periodo residuo dello stesso sia prossimo alla scadenza o non inferiore a 2 anni, determina l’assegnazione di un contributo massimo di euro 8.000 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune; il consenso del proprietario al differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile, determina l’assegnazione di un contributo massimo di euro 6.000 per ristorare la stessa proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento; il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione per un massimo di tre mensilità e comunque fino ad un massimo di euro 2.000 anche in un territorio comunale diverso da quello di residenza; il versamento di un numero di mensilità di canone relative a un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere preferibilmente a canone concordato ma potrà anche essere a canone convenzionato o agevolato o comunque inferiore al valore di libero mercato, fino alla concorrenza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000.

Il Comune, nel selezionare l’accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, verificherà che il richiedente, oltre a trovarsi nella condizione di “morosità incolpevole”, abbia i seguenti requisiti: abbia un reddito I.S.E. non superiore a euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. ordinario non superiore ad euro 26.000; sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida, a far data dal primo gennaio 2019; sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad unità immobiliare a uso abitativo, situata nel comune di Sesto San Giovanni, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Lo stesso soggetto deve risiedere o deve aver risieduto nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio per almeno un anno; abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE o, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Criterio preferenziale sarà la stabile presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, minorenne, con invalidità accertata con valore almeno del 74% o carico ai servizi sociali o alle competenti agenzie di tutela della salute per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

19/11/2020