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IMU - Ravvedimento operoso

Se ti sei dimenticato di pagare  l’IMU oppure se, per errore, l’hai pagata solo in parte, puoi ancora pagare l’imposta per intero o come integrazione a quanto già pagato, con una sanzione ridotta e gli interessi di mora previsti dal Ravvedimento Operoso.
Infatti, gli errori, le omissioni e i pagamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento::
– dell’imposta che si deve pagare
– degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere fatto a quello in cui viene effettivamente eseguito;
– della sanzione in misura ridotta (la sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene fatto il pagamento).

Ti precisiamo che, nel ravvedimento, le sanzione e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta da pagare.

n.b. Per poter fare il Ravvedimento operoso è necessario che la violazione oggetto della regolarizzazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Puoi fare il Ravvedimento operoso, a seconda del ritardo con cui paghi, in questi 5 modi:

Ravvedimento operoso SPRINT

Se paghi entro il 14° giorno dalla scadenza, devi pagare una sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo + gli interessi legali, calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Giorni di ritardo 1 2 3 4 5 6 7 8
Sanzione ridotta 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8%
Giorni di ritardo 9 10 11 12 13 14 15
Sanzione ridotta 0,9% 1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%

 

 

 

Ad esempio se il pagamento avviene:
– il quarto giorno dopo la scadenza la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%
– il quattordicesimo giorno dopo la scadenza la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%

Ti ricordiamo che il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per i pagamenti ritardati o mancanti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Ravvedimento operoso BREVE

Se paghi dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, devi pagare una sanzione dell’1,5% + gli interessi legali, calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Ravvedimento operoso INTERMEDIO

Se paghi dal trentunesimo al novantesimo giorno dalla scadenza, devi pagare una sanzione dell’1,67% + gli interessi legali, calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Ravvedimento operoso LUNGO

Se paghi dopo il 90° giorno dalla scadenza e comunque  entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, devi pagare una sanzione del 3,75% + gli interessi legali, , calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Ravvedimento operoso ENTRO il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato

Se paghi entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato, devi pagare una sanzione ridotta al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) più gli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Ravvedimento operoso OLTRE il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato

Se paghi oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale il versamento doveva essere effettuato, devi pagare una sanzione ridotta al 5% (pari ad 1/6 del 30%) più gli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo. Entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Quali interessi applicare

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale applicabile per ogni anno come segue:
– dal 01 gennaio 2017 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,1% (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016)
– dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3%(Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017)
– dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto Ministeriale 12 dicembre 2018)
– dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto Ministeriale 12 dicembre 2019)
– dal 01 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto Ministeriale 11 dicembre 2020)
– dal 01 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2021)
– dal 01 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 5% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2022)
– dal 01 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 2,5% (Decreto Ministeriale 29 novembre 2023)

Come calcolarlo e come pagare

Puoi usare il programma di ANUTEL per calcolare il ravvedimento operoso e stampare il modello F24 già compilato. La procedura è molto semplice, e tiene già in considerazione la sanzione e gli interessi legali.

Se invece compili il modello F24 a mano, ricordati di barrare la casella “Ravv” che indica che il tuo pagamento è un ravvedimento operoso.

Ti ricordiamo i codici tributo che devi indicare per:

Ravvedimento IMU

Codice catastale del Comune:  I 690

Codici tributo per la quota da versare al Comune:

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
art.13,c.7,d.l. 201/2011- COMUNE
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.

Codici tributo per la quota riservata allo Stato:

3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO.

Alla voce “rateazionenon va indicato alcun codice.

Ravvedimento TASI

Codice catastale del Comune: I 690

Codici tributo:
3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.13,c.7,d.l. 201/2011- COMUNE
3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

Riferimenti normativi

  • Art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni (Legge 13.12.2010 n. 220, art. 1, commi 20 e 22 – Decreto Legge 06 luglio 2011 n. 98, art. 23, comma 31, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 – Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, art. 10 bis, convertito dalla Legge 29 dicembre 2019 n.157)
  • Art. 10 Decreto Legge 8.04.2013, n.35 modificato dalla Legge 6.06.2013, n.64,
  • Circolare Agenzia delle Entrate n.23/e del 09.06.2015,
  • Art. 15, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 24.09.2015 , n. 158
  • Art. 1, comma 133 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

31/05/2024