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Attestazione di soggiorno permanente - per i cittadini dell'Unione europea

I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia acquisiscono il diritto di soggiorno permanente.
Gli stessi diritti si applicano ai familiari cittadini dell’UE, che hanno il diritto di richiedere un documento di soggiorno permanente se hanno vissuto legalmente nel paese per 5 anni consecutivi.

La continuità di soggiorno non viene interrotta da:
– assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno;
– assenze di durata superiore a sei mesi per l’assolvimento degli obblighi militari;
– assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto di soggiorno viene conservato se, il cittadino dell’Unione europea, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia:
• a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
• è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
• è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
• è iscritto a un corso di formazione professionale.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del Decreto

Come fare la richiesta

Per ottenere il documento che certifica il diritto di soggiorno permanente in Italia, è necessario provare di aver vissuto legalmente in Italia per almeno 5 anni.
Compila il modulo (che trovi su Sesto facile ) e allega i documenti giustificativi, a seconda della tua situazione:

• se sei lavoratore subordinato, allega uno di questi documenti:
– contratti di lavoro e buste paga/CUD
– iscrizione al centro dell’impiego a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro
– qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione

• se sei lavoratore autonomo, allega uno di questi documenti:
– dimostrazione partiva IVA e iscrizione CCIA e dichiarazione dei redditi
– documenti contributivi e/o fiscali (denuncia IVA, fatture …)
– qualsiasi altro documento idoneo a provare la sussistenza di tale condizione

• se sei cittadino non lavoratore, allega:
– un documento che indica il possesso di risorse economiche adeguate e del titolo di copertura dei rischi sanitari per 5 anni continuativi (documentazione comprovante la condizione economica, polizza, iscrizione SSN ecc.).

Puoi fare la domanda online oppure stamparla e consegnarla (insieme agli allegati) all’ufficio Protocollo.

Costi

2 marche da bollo da 16 euro + 0,70 centesimi di diritti di segreteria

Normativa di riferimento

• Direttiva 2004/38/CE → D.Lgs 30/2007
• D.Lgs 32/2008
• D.L. 23.6.2011 n. 89 – convertito in L. 129/2011
Direttive comunitarie, ministeriali e circolari
• Circolare del Ministero dell’Interno 9/2007
• Circolare del ministero dell’interno 18/2009 (Linee guida)
• Circolare del Ministero dell’interno 9/2012

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

16/02/2022