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TASI - Tributo per i servizi indivisibili (fino al 31/12/2019)

Dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abolita ed è stata assorbita dalla Nuova IMU (Legge 160/2019).

Già dal 2016 la TASI non si pagava sulla prima casa (abitazione principale) e sulle sue pertinenze. La TASI si continuava a pagare solo per i “beni merce”, cioè gli immobili che le società costruttrici non hanno ancora venduto né affittato.
Dal 2020 e fino al 2021, quindi, per i “beni merce” bisogna pagare l’IMU.

Se, fino al 2019, non hai pagato la TASI o per errore l’hai pagata solo in parte puoi fare il ravvedimento operoso.

Accedi al servizio

Sede comunale di viale Edison, 110/C

Viale Thomas Alva Edison, 110/C- 20099 Sesto San Giovanni

Ulteriori informazioni

Confermato

Riferimenti normativi

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è disciplinato dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Si devono inoltre considerare:

  • Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che apporta modifiche alla Legge n. 147/2013,
  • l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sono da considerare anche:

  • l’articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni che detta la disciplina originaria dell’I.M.U. e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  istitutivo dell’I.C.I., in quanto compatibili, entrambi richiamati dalla norma sopra citata.

Dal 2015 si deve considerare:

  • il Decreto Legge 28.03.2014 n. 47 convertito dalla Legge 23.05.2014 n. 80.

Dal 2016 si deve considerare:

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita’)

Ultimo aggiornamento

25/05/2023